DDL Cirinnà

NOSTRE OSSERVAZIONI SUL DDL CIRINNÀ

Nonni e Società Riflessioni
Febbraio 2015
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

Le nostre osservazioni

Abbiamo letto con molta attenzione il testo per il quale siamo stati cortesemente invitati ad esprimere un parere a nome della nostra Associazione.

L’istituto del matrimonio affonda le sue radici nel diritto naturale e Modestino, grande giurista del terzo secolo dopo Cristo ne dà una definizione cristallina come solo i latini hanno saputo fare:

“nuptiae sunt connunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio”.

La nostra Costituzione all’art. 29 non fa che riprenderne l’essenza, quando ci dice che “riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio…” Cioè, non è il legislatore che definisce i confini dell’istituto famigliare nascente dal matrimonio fra un uomo e una donna. Tale istituto è pregiuridico, cioè cioè sussistente con queste sue proprie caratteristiche a prescindere da qualsivoglia intervento del legislatore.

Da qui deriva che ogni altro tipo di “famiglia” non ha spazio di vita nel nostro ordinamento costituzionale.

Ma andiamo con ordine e percorriamo il testo prospettato.

Titolo I

Unioni Civili

Appare qui evidente e cogente una osservazione: le Unioni civili fra persone dello stesso sesso sono equiparate, a tutti gli effetti tranne che a uno, alla famiglia naturale. L’equivalenza la si evince immediatamente dalla lettura degli art.: 1 (ufficiale di stato civile), 2 (art. 86 c.c. cognome), 5 (assistenza sanitaria e penitenziaria), articoli che richiamano norme espressamente riservate al matrimonio civile e, soprattutto dall’art. 3, nel quale si dichiara che “ad ogni effetto, all’unione si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio”.

Nella sostanza il DDL utilizzando la perifrasi “unione civile” (significante) applica la normativa che altro non è che l’istituto del matrimonio (significato), incorrendo in una operazione di manipolazione e strumentalizzazione tipica, più volte denunciata nei secoli da chi interpreta il diritto.

La proposta di legge giocando in evidente mala fede, scinde il significato dal significante, reintroducendo nella norma e nella sua interpretazione il formalismo nominalistico, per tentare di raggirare l’art. 29 Cost. e la natura dell’istituto del matrimonio che è un istituto di diritto privato a rilevanza pubblica, perché potenzialmente “generatore” di un soggetto (il minore) bisognoso di una tutela forte e quindi pubblica.

Mentre le norme sul matrimonio nascono per la finalità di tutelare una struttura naturale in funzione della crescita dei figli, nella proposta in esame l’interesse del minore è quello meno considerato.

A questi punti non resta che ricordare che la Corte costituzionale chiamata a verificare la legittimità costituzionale della disciplina del matrimonio civile , con sentenza n° 138 del 2010 ha dichiarato la questione inammissibile, in riferimento agli articoli 2 e 117, primo comma e non fondata in riferimento agli articoli 3 e 29.

Vi invito a leggere la sintesi di tale sentenza, riportata dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri che analizza nel dettaglio la questione. I punti salienti richiamati sono:

  • si riconoscono i diritti originari e preesistenti della famiglia e del matrimonio
  • i concetti di famiglia e matrimonio hanno natura di principi costituzionali e come tali vanno interpretati
  • le norme in materia non possono essere modificate includendo fenomeni o problematiche non contemplate al momento della loro emanazione
  • il significato originario del precetto costituzionale non può essere modificato in via ermeneutica
  • non sussiste violazione dell’art. 3 cost. in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio per la natura potenzialmente procreativa dello stesso

Non dovremmo aggiungere altro, se non ricordare che la sentenza di cui sopra non è un unicum; infatti un’ulteriore conferma di questo inequivocabile indirizzo discende dalla lettura della più recente Sentenza n°170 del 2014 della stessa Corte che prevede lo scioglimento di un matrimonio per il sopravvenuto cambiamento di sesso di uno dei due coniugi.

Ad abbundantiam citiamo la recentissima Sentenza della Corte di Cassazione che respingendo il ricorso di una coppia di omosessuali che voleva contrarre matrimonio civile, ne ha escluso il diritto, confermando altresì la mancanza di violazione di qualsivoglia canone “antidiscriminatorio”, anche in relazione a quanto disposto dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.

Con tali decisioni la Corte ci conferma che:

A Costituzione invariata, non è possibile l’introduzione nel nostro ordinamento di un matrimonio fra persone dello stesso sesso.

Titolo II

Convivenze

Giudizio analogo, nella sostanza, si deve esprimere sulle Convivenze che, qualora le due persone coinvolte optino per la conclusione del c.d. “contratto di convivenza”, danno luogo ad una aggregazione non molto dissimile a quella del matrimonio civile, pur con minori doveri per i relativi componenti e quindi con minori responsabilità, rilevanza e peso sociale.

Un “matrimonio minore”, ma pur sempre un matrimonio.

Seguendo questo schema lo Stato porrebbe in essere un atto giuridico a senso unico in quanto si assumerebbe delle obbligazioni nei confronti dei conviventi, mentre questi si farebbero carico di ben poche obbligazioni, ponendo in essere fra l’altro un modello che oseremmo definire diseducativo.

Stando così le cose, non possiamo non osservare come la proposta legislativa che ci viene sottoposta appaia nel suo complesso in evidente contrasto con quanto esplicitamente e solennemente proclamato dall’art. 29 Cost. Come sopra detto, i padri fondatori della nostra Repubblica hanno voluto riferirsi solo a quel tipo di famiglia, non ad altre forme di aggregazione. Il progetto di legge di cui stiamo parlando vorrebbe invece introdurre nel nostro ordinamento altre due forme di “famiglia”, che, si ripete, la nostra Costituzione non ha preso in considerazione.

In estrema sintesi, desideriamo ripetere in modo preoccupato e grave l’opinione che il testo che ci è stato sottoposto sia palesemente anticostituzionale e che la sua presentazione potrebbe essere presa in considerazione solo previa una modifica sostanziale e formale dell’art. 29 della Costituzione. Senza questa modifica, verrebbe operata una forzatura che non potrebbe resistere al vaglio della Suprema Corte.

A parte le, a nostro parere , decisive osservazioni finora esposte, desideriamo anche sottolineare come non sarebbe nemmeno utile legiferare in materia, perché l’insieme delle norme civili, penali ed amministrative già esistenti nel nostro ordinamento giuridico permettono di tutelare efficacemente ed esaurientemente i diritti delle persone che convivono, a prescindere dal loro orientamento sessuale.

Si veda in proposito quanto dettagliatamente descritto nel libro “Certi diritti che le coppie di conviventi non sanno di avere” edito nel marzo del 2013 dalla Casa Editrice Nuovi Equilibri. Tuttalpiù, anziché costringere i “conviventi” a rincorrere norme sparse in diverse leggi e regolamenti, si potrebbe facilmente ordinarle in un Testo Unico.

Una soluzione di questo tipo permetterebbe di conseguire i principali obiettivi di chi liberamente sceglie la convivenza, senza forzature nei confronti della nostra Carta Costituzionale.

Milano, 19 febbraio 2015